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Sez. L, Sentenza n. 7622 del 27/12/1983 (Rv. 432230 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - LIMITI EX TERZO COMMA DELL'ART. CIT. - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - INCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'AMBITO DELL'ECCEZIONE A QUANTO CORRISPOSTO AD INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO LEGALE DI FINE RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432230-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - LIMITI EX TERZO COMMA DELL'ART. CIT. - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - INCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'AMBITO DELL'ECCEZIONE A QUANTO CORRISPOSTO AD INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO LEGALE DI FINE RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, considerando retribuzione imponibile ai fini previdenziali tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, introduce un'eccezione a tale principio relativamente alle sole somme corrisposte per uno dei titoli tassativamente indicati nel terzo comma della norma, ivi comprese quelle dovute per indennità di anzianità, intendendosi per tali quelle corrisposte secondo le finalità e la disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ. -, con conseguente esclusione dall'ambito dell'eccezione suddetta di quanto corrisposto, in esecuzione di specifici patti, ad integrazione del trattamento di fine rapporto spettante alla stregua di tale ultima disposizione ovvero per fini previdenziali che, sebbene analoghi a quelli propri dell'indennità di anzianità, esulano tuttavia dal paradigma specifico di tale emolumento. (V 587/81, mass n 411072; (V 3809/77, mass n 387474).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)