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Sez. L, Sentenza n. 3809 del 19/08/1977 (Rv. 387474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - RIDUZIONE TARIFFARIA SULL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEI DIPENDENTI ENEL - NATURA - ASSOGGETTABILITA ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - RIDUZIONE TARIFFARIA SULL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEI DIPENDENTI ENEL - NATURA - ASSOGGETTABILITA ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*

La nozione di retribuzione, prevista dall'art 27 del DPR 30 maggio 1955, n 797, consta di due elementi che debbono necessariamente concorrere: uno, di carattere subiettivo, che consiste nella provenienza della prestazione dal datore di lavoro, e l'altro, di carattere obiettivo, che consiste nel nesso di corrispettivita fra tale prestazione e la prestazione d'opera del lavoratore. La riduzione tariffaria spettante, in base al contratto collettivo, ai dipendenti dell'ENEL che usufruiscono dell'energia elettrica per Usi familiari non rientra nell'anzidetta nozione, ma costituisce una misura assistenziale, non avente, come tale, funzione strettamente retributiva, corrispettiva o compensativa; e non puo, pertanto, essere assoggettata ai contributi previdenziali. (la SC non si e occupata del problema con riferimento alla disposizione dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153, contenente un elenco tassativo di esclusioni dalla retribuzione, assoggettabile a contributi, che non comprende la predetta prestazione in natura). (Conf 124/76, mass n 378759; (Conf 868/73, mass n 363187).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)