Sez. L, Sentenza n. 587 del 26/01/1981 (Rv. 411072 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIDUZIONI TARIFFARIE PER OBBLIGO CONTRATTUALE ACCORDATE DAL DATORE DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI PER L'ENERGIA ELETTRICA DA ESSI CONSUMATA - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIDUZIONI TARIFFARIE PER OBBLIGO CONTRATTUALE ACCORDATE DAL DATORE DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI PER L'ENERGIA ELETTRICA DA ESSI CONSUMATA - INCLUSIONE.*
Mentre l'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 definiva retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, 'tutto cio che il lavoratore riceve in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestatà , l'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153, con formula innovativa e piu ampia, considera come retribuzione imponibile ai fini del calcolo suddetto 'tutto cio che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dal rapporto di lavorò, con esclusione, in presenza di tale dipendenza, delle sole somme tassativamente elencate dal terzo comma dello stesso articolo. Ne consegue che, in base a tale norma, le riduzioni tariffarie per Obbligo contrattuale accordate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per l'energia elettrica da essi consumata, essendo corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (salvo il caso in cui siano accordate alle vedove o ai pensionati) e non rientrando nell'elenco tassativo suddetto, fanno parte della retribuzione soggetta a contribuzione, indipendentemente dalla natura assistenziale o corrispettiva delle medesime. (V 3809/77, mass n 387474; (V 124/76, mass n 378759; (V 868/73, mass n 368187).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)