Sez. 5, Sentenza n. 6449 del 16/01/2015 Cc. (dep. 13/02/2015) Rv. 262734 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca di prevenzione - Terzi creditori assistiti da garanzia reale - Rigetto dell'stanza di ammissione al pagamento del credito, ex art. 1, commi 199 e 200, l. n. 228 del 2012 - Ricorribilità per cassazione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al pagamento del credito del terzo, titolare di ipoteca giudiziale sul bene oggetto di confisca di prevenzione, divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore d.lgs.vo n. 159 del 2011, in quanto l'istanza, ex art. 1, commi 199 e 200 legge n. 228 del 2012 dà luogo ad un incidente di esecuzione che viene deciso con provvedimento ricorribile per cassazione per l'intero spettro dei motivi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., ivi compresi i vizi della motivazione del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)