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Sez. 1, Sentenza n. 26850 del 05/06/2014 Cc. (dep. 20/06/2014) Rv. 259921 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento di confisca divenuto irrevocabile prima del vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 - Domanda di ammissione al pagamento del credito del terzo titolare di garanzia reale - Procedimento - Istanza - Requisiti - Ambito cognitivo del giudice.
Stato
decisa il 2014-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259921-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

L'istanza di ammissione al pagamento del credito del terzo titolare di ipoteca giudiziale sul bene oggetto di confisca di prevenzione divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso quanto dispone l'art. 1, commi 198 e 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che richiamano l'art. 58, comma secondo, del D.Lgs. citato, non deve contenere necessariamente i dati identificativi della procedura né del soggetto cui il bene è stato confiscato, ma può limitarsi ad indicare soltanto la determinazione dell'ammontare del credito di cui si chiede l'ammissione, il titolo di prelazione e la descrizione del bene sul quale il diritto è vantato, mentre è compito del giudice accertare l'esistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 159 del 2011, cui fa rinvio l'art. 1, comma 200, della legge n. 228 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 194, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)