Sez. 7, Ordinanza n. 27674 del 15/03/2016 Cc. (dep. 06/07/2016) Rv. 267536 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Art. 23 - Reclusione - Limite minimo - Inderogabilità - Fattispecie.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiariato inammissibile il ricorso di imputato che lamentava la mancata riduzione, oltre la soglia minima normativa, della pena irrogata all'esito di giudizio abbreviato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)