Sez. 2, Sentenza n. 702 del 03/02/2000 Cc. (dep. 16/02/2000) Rv. 215398 - 01
PENA - PENE DETENTIVE | Applicazione della reclusione in misura inferiore a quella legale - Sostituzione con pena pecuniaria di per sè non illegale - Legittimità - Esclusione.
PENA - PENE DETENTIVE
Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la reclusione dall'art. 23 del codice penale, non può essere ridotto neppure in conseguenza della diminuzione operata per il rito speciale, e tale preclusione vale anche nel caso in cui, per effetto della pena sostitutiva, si pervenga ad una pena pecuniaria di per sè non illegale, non essendo consentito al giudice operare la sostituzione di una pena che oltrepassa il limite di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena quattordici giorni di reclusione, sostituita con l'equivalente multa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)