Sez. 1, Sentenza n. 14668 del 19/03/2008 Cc. (dep. 08/04/2008) Rv. 239405 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca automatica in caso di sopravvenuta applicazione di misura cautelare - Esclusione - Valutazione delle concrete circostanze del caso - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell'art. 94 del T.U. sugli stupefacenti approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l'affidato venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)