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Sez. 1, Sentenza n. 45800 del 23/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220378 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca automatica in caso di sopravvenuta applicazione di misura cautelare detentiva - Esclusione - Valutazione delle concrete circostanze del caso - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220378-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell'art.94 del T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l'affidato venga successivamente sottoposto a misura cautelare detentiva, dovendo invece provvedere, in tal caso, il tribunale di sorveglianza, a verificare in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza custodiale siano o meno sintomatici di un accertato fallimento dell'esperimento rieducativo tentato con la summenzionata misura alternativa alla detenzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)