Sez. 1, Sentenza n. 45800 del 23/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220378 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca automatica in caso di sopravvenuta applicazione di misura cautelare detentiva - Esclusione - Valutazione delle concrete circostanze del caso - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell'art.94 del T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l'affidato venga successivamente sottoposto a misura cautelare detentiva, dovendo invece provvedere, in tal caso, il tribunale di sorveglianza, a verificare in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza custodiale siano o meno sintomatici di un accertato fallimento dell'esperimento rieducativo tentato con la summenzionata misura alternativa alla detenzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)