Sez. 3, Sentenza n. 19986 del 08/04/2009 Ud. (dep. 12/05/2009) Rv. 243767 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Elisione o attenuazione delle conseguenze del danno - Inerenza alla lesione del bene tutelato - Necessità - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Le conseguenze dannose e pericolose del reato, di cui alla circostanza attenuante comune dell'art. 62 n. 6 cod. pen., sono solo quelle strettamente inerenti alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata. (Nella specie si è escluso che la spontanea sottoposizione dell'agente, imputato del reato di violenza sessuale, ad accertamenti medici finalizzati ad escludere malattie sessualmente trasmissibili, potesse integrare l'attenuante in oggetto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)