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Sez. 3, Sentenza n. 19986 del 08/04/2009 Ud. (dep. 12/05/2009) Rv. 243767 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Elisione o attenuazione delle conseguenze del danno - Inerenza alla lesione del bene tutelato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243767-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Le conseguenze dannose e pericolose del reato, di cui alla circostanza attenuante comune dell'art. 62 n. 6 cod. pen., sono solo quelle strettamente inerenti alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata. (Nella specie si è escluso che la spontanea sottoposizione dell'agente, imputato del reato di violenza sessuale, ad accertamenti medici finalizzati ad escludere malattie sessualmente trasmissibili, potesse integrare l'attenuante in oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)