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Sez. 1, Sentenza n. 26298 del 11/12/2003 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 228123 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Applicabilità in caso di danno penale irreversibile - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228123-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO

La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, sono estranee all'esecuzione e alla consumazione del reato stesso. Ne consegue l'inapplicabilità di tale attenuante ai reati in cui il danno penale sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, il cui danno penale (consistente nella distruzione del bene giuridico protetto, e cioè del bene della vita) non è suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)