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Sez. L, Sentenza n. 5874 del 04/07/1987 (Rv. 454273 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - INSORGENZA IN TEMPI DIVERSI DI RECIPROCHE RAGIONI DI CREDITO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DI UNO DEI CREDITI - FATTI PARZIALMENTE ESTINTIVI - EFFETTI SULLA COMPENSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454273-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - INSORGENZA IN TEMPI DIVERSI DI RECIPROCHE RAGIONI DI CREDITO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DI UNO DEI CREDITI - FATTI PARZIALMENTE ESTINTIVI - EFFETTI SULLA COMPENSAZIONE.*

Nel caso in cui tra due soggetti insorgano in tempi diversi reciproche ragioni di credito, una delle quali soggetta a rivalutazione automatica, in quanto credito di lavoro (art. 429, terzo comma cod. proc. civ.), ed in relazione a quest'ultimo, NATO per primo, si verifichino fatti parzialmente estintivi, occorre stabilire quale sia l'entità del credito, comprensiva di rivalutazione ed interessi maturati fino all'Estinzione parziale e calcolare sul residuo l'ulteriore rivalutazione ed i successivi interessi fino al momento in cui, divenuto liquido ed esigibile anche il credito contrapposto, opera il fatto estintivo della compensazione, dopo la quale la rivalutazione e gli interessi vanno calcolati sul residuo credito prioritariamente insorto, se un residuo sussiste, oppure vanno computati i soli interessi sulla contrapposta ragione di credito rimasta in vita dopo la parziale compensazione. (V 2758/87, mass n 451869).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)