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Sez. L, Sentenza n. 2758 del 18/03/1987 (Rv. 451869 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - RIFERIMENTO DEI CONTRAPPOSTI CREDITI AD AUTONOMI RAPPORTI - NECESSITÀ - DERIVAZIONE DI DETTI CREDITI DA UN UNICO RAPPORTO TRA LE STESSE PARTI - COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO CONTABILE DI DARE ED AVERE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451869-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - RIFERIMENTO DEI CONTRAPPOSTI CREDITI AD AUTONOMI RAPPORTI - NECESSITÀ - DERIVAZIONE DI DETTI CREDITI DA UN UNICO RAPPORTO TRA LE STESSE PARTI - COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO CONTABILE DI DARE ED AVERE - CONFIGURABILITÀ.*

Le norme che regolano la compensazione riguardano l'ipotesi di compensazione in senso tecnico giuridico, la quale postula la autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma non sono applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso (nella specie, rapporto di lavoro subordinato), risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. (Conf 5320/84, mass n 437931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)