Sez. L, Sentenza n. 19260 del 16/12/2003 (Rv. 568973 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Enti di previdenza obbligatoria - Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti antecedenti al 1 gennaio 1996 - Disciplina applicabile - Recuperi precedentemente avvenuti - Disciplina ex legge n. 662/1996 - Applicabilità - Esclusione - Prestazioni indebite effettuate pur avendo la possibilità di informazioni sul reddito dell'assicurato e in assenza di dolo di quest'ultimo - Ripetibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile; la normativa sopravvenuta non si applica tuttavia ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione secondo la nuova disciplina. Peraltro, alla luce della sentenza n. 166 del 1966 della Corte Costituzionale, deve ritenersi che il potere dell'Inps di ripetere le somme indebitamente erogate cessi nel momento in cui l'ente previdenziale, esclusa la configurabilità del dolo da parte dell'assicurato, abbia continuato l'erogazione dei ratei pensionistici pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito dell'assicurato, ostativo in tutto o in parte all'erogazione dei ratei pensionistici.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)