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Sez. L, Sentenza n. 8609 del 11/08/1999 (Rv. 529305 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Indebiti previdenziali non assoggettabili "ratione temporis" né all'art. 13 della legge n. 412 del 1991 né all'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996 - Erogazione di prestazioni indebite dovuta ad errore dell' Ente assicuratore determinato da condotta dolosa dell'interessato - Ricomprensibilità tra le situazioni di fatto aventi come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1996 - Esclusione - Conseguente ripetibilità dell'indebito - Falsità delle dichiarazioni richieste all'assicurato - Presunzione di dolo - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529305-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE

Con riferimento agli indebiti previdenziali ai quali non si applicano "ratione temporis" né la normativa di cui all'art. 13 della legge n. 412 del 1991 né la successiva disciplina di cui all'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996, esula dall'ipotesi di pagamento imputabile ad errore dell'Ente erogatore - la quale, in base a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1996, è governata dal principio direttivo proprio del sistema dell'indebito previdenziale che esclude la ripetizione in presenza delle situazioni di fatto aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta nelle quali, disponendo l'Ente previdenziale delle informazioni necessarie per l'accertamento del debito del pensionato, è irrilevante l'elemento soggettivo della buona o male fede dello stesso - il caso di percezione di somme non dovute a seguito di condotta dolosa dell'interessato. Tale situazione si verifica anche quando questi rilasci all'Ente dichiarazioni false idonee ad ingenerare l'erronea convinzione della regolarità dell'erogazione della prestazione. Per tali comportamenti, infatti, vige una sorta di presunzione di una condotta consapevole e volontaria - in altri termini dolosa - a fronte della quale incombe al pensionato l'onere di provare che la sua condotta dipende da mera colpa e specificamente da una non completa e attenta valutazione delle circostanze che hanno determinato detta condotta. (Nel caso di specie - relativo all'indebita erogazione delle maggiorazioni pensionistiche di cui all'art. 1 della legge n. 140 del 1985 - la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto doloso il comportamento della pensionata consistente nell'aver omesso intenzionalmente di indicare nell'apposito spazio del modello R.D.E. 85/MS, ponendo una barra sul riquadro corrispondente, gli altri redditi di cui era titolare e, in particolare, per non aver indicato che, oltre alla pensione oggetto della maggiorazione, percepiva da tempo altra pensione superiore al minimo erogata dal medesimo Ente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)