Sez. U, Sentenza n. 30 del 21/02/2000 (Rv. 534178 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Enti di previdenza obbligatoria - Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti antecedenti al 1 gennaio 1996 - Disciplina retroattiva transitoria ex art. 1, commi duecentosessantesimo segg., legge n. 662/1996 - Sostituzione per intero della regolamentazione precedente - Configurabilità - Conseguenze - Concorrenza dei requisiti per la ripetizione secondo la normativa anteriore - Necessità - Esclusione - Recuperi precedentemente avvenuti - Regole ex legge n. 662/1996 - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)