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Sez. 3, Sentenza n. 245 del 27/01/1967 (Rv. 326026 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - MOMENTO IN CUI IL FATTO PRODUTTIVO DELLA NECESSITA SI DEVE VERIFICARE - FATTI FUTURI - CONDIZIONI ALLE QUALI HANNO VALORE.*
Stato
decisa il 1967-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326026-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - MOMENTO IN CUI IL FATTO PRODUTTIVO DELLA NECESSITA SI DEVE VERIFICARE - FATTI FUTURI - CONDIZIONI ALLE QUALI HANNO VALORE.*

Ai fini della necessita del locatore, non occorre che il fatto produttivo della stessa, come il trasferimento della residenza, l'Esercizio di un'attivita professionale o commerciale, si sia gia verificato, essendo invece sufficiente che esso sia attendibile, imminente e giustificato da plausibili esigenze. (Conf. 482-58).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)