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Sez. 3, Sentenza n. 17 del 07/01/1976 (Rv. 378632 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - ESERCIZIO DI ATTIVITA COMMERCIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1976-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378632-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - ESERCIZIO DI ATTIVITA COMMERCIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La cessazione della proroga legale della locazione, per la necessita del locatore di destinare l'immobile all'Esercizio della propria normale attivita di commerciante, di cui all'art 4, n 1, legge 23 maggio 1950 n 253, puo essere disposta dal giudice solo previa indagine sulla serieta della Determinazione volitiva, al fine di stabilire se l'allegata esigenza sia giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, e non costituisca piuttosto l'effetto di una preordinazione maliziosa, allo scopo di eludere la legislazione vincolistica in materia: tuttavia, la detta indagine si deve arrestare alla credibilita oggettiva, con esclusione di un qualsiasi processo alle intenzioni, attraverso la valutazione della prova, offerta dal locatore, di aver fatto quanto era in suo potere per il concreto svolgimento dell'attivita stessa, che puo essere anche nuova e non condizionata da motivi economici. (V 2691/73, mass n 366189; 1747/69, mass n 340778; (V 245/67, mass n 326026).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)