Sez. U, Sentenza n. 2378 del 23/08/1973 (Rv. 365735 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DEL DANNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DEL DANNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere di liquidare con criteri equitativi il danno compete al giudice non solo quando il danneggiato sia nell'impossibilita di apportare congrui elementi di giudizio ma anche quando gli elementi offerti non presentino sicura efficacia probatoria. La Determinazione equitativa del danno costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi logici e giuridici, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 2521/71, mass n 353563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)