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Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 26/07/1971 (Rv. 353563 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353563-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno e consentito quando la Determinazione del preciso ammontare di esso sia impossibile o anche soltanto particolarmente difficile. L'accertamento di tale estremo costituisce indagine di fatto, sottratta al Sindacato di legittimita, sempre che il giudizio espresso al riguardo dal giudice di merito sia congruamente motivato. (Conf 1428'70, mass n 347224' 2871'69, mass n 342684).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)