Sez. 2, Sentenza n. 2203 del 03/06/1975 (Rv. 375990 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO SPOGLIATO - OMESSA PROVA DEL PREGIUDIZIO - CONDANNA DELLO SPOGLIATORE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - INAMMISSIBILITA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO SPOGLIATO - OMESSA PROVA DEL PREGIUDIZIO - CONDANNA DELLO SPOGLIATORE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - INAMMISSIBILITA.*
Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, e soggetto al normale Onere della prova in tema di responsabilita per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non puo emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni. (nel caso di specie, in ordine alla domanda di reintegrazione era stata dichiarata cessata la materia del contendere, per il sopravvenire di decreto prefettizio di asservimento di fondo su cui erano stati arbitrariamente installati due pali di sostegno per conduttori telefonici). (V 2378/73, mass n 365735; 587/69, mass n 338784; (V 1496/69, mass n 340315; 600/66, mass n 321190).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)