Sez. 3, Sentenza n. 91 del 10/01/1975 (Rv. 373251 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE DELLA NULLITA PARZIALE ALL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE DELLA NULLITA PARZIALE ALL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI.*
L'art 1419, primo comma cod civ, oltre a porre la regola della non estensibilita all'intero contratto della nullita che ne inficia una parte e singole clausole, in conformita al principio della conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), stabilisce altresi, in via del tutto eccezionale, che la nullita parziale del contratto o di una singola clausola puo estendersi all'intero contratto soltanto 'se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullità . Il che si verifica quando la nullita della singola clausola o del singolo patto si riferisce ad un elemento essenziale del negozio cui inerisce, oppure si trovi con le altre pattuizioni in tal rapporto di interdipendenza e di inscindibilita da non potersi considerare l'una senza le altre.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)