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Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 19/04/1982 (Rv. 420282 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420282-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In caso di nullità parziale di un negozio, l'indagine diretta a stabilire, ai fini della conservazione del negozio stesso, se la pattuizione nulla debba ritenersi essenziale va condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti; pertanto, il principio di conservazione deve escludersi solo quando la clausola, e il patto nullo si riferiscono ad un elemento essenziale del negozio oppure si trovino con le altre pattuizioni in tale rapporto di interdipendenza che queste non possano sussistere in modo autonomo. (V 5100/80, mass n 408959; (V 2546/80, mass n 406275; (V 6391/79, mass n 403117; (V 91/75, mass n 373251).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)