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Sez. 3, Sentenza n. 2546 del 17/04/1980 (Rv. 406275 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - DISCIPLINA - PRINCIPIO UTILE PER INUTILE NON VITIATUR - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406275-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - DISCIPLINA - PRINCIPIO UTILE PER INUTILE NON VITIATUR - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 1419, primo comma, cod civ, oltre a porre la regola della non estensibilita all'intero contratto della nullita che ne inficia una parte o singole clausole (utile per inutile non vitiatur), stabilisce in via del tutto eccezionale, che la nullita di una parte o di una singola clausola del contratto si estende a questo nella sua interezza ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullita, il che si verifica quando la nullita della parte o della singola clausola si riferisce ad un elemento essenziale del negozio oppure si trovi con le altre pattuizioni in tale rapporto d'inscindibilita da non potersi considerare l'una senza le altre. Lo stabilire se i contraenti avrebbero o no concluso il contratto senza la parte affetta da nullita costituisce una valutazione di fatto che e rimessa al giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivata. (applicazione in tema di rapporto tra contratto di mutuo e patto commissorio, vietato dall'art 2744 cod civ). (Conf 1042/75, mass n 374451, sulla prima parte; (Conf 91/75, mass n 373251, sulla prima parte; (Conf 1230/77, mass n 384915, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)