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Sez. L - , Ordinanza n. 5260 del 20/02/2023 (Rv. 666937 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell’appalto - Artt. 4 e 5 del c.c.n.l. vigilanza, sezione servizi fiduciari - Interpretazione - Obbligo di assunzione - Limitazione all'ipotesi di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all’applicazione del predetto c.c.n.l. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666937-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, gli artt. 4 e 5 del c.c.n.l. vigilanza, sezione servizi fiduciari - ove è previsto, tra l'altro, un obbligo di assunzione, a carico dell'impresa subentrante, dei lavoratori dipendenti dell'impresa uscente impiegati da almeno sei mesi nell'appalto, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso -, devono essere interpretati nel senso che l'operatività dell'obbligo di assunzione non è limitata al solo caso di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all'applicazione del predetto c.c.n.l., atteso che nessuna esplicita deroga è stata prevista al riguardo dalle parti negoziali, che in nessun modo hanno collegato il venir meno del predetto obbligo all'ipotesi di applicazione di un diverso contratto collettivo da parte dell'azienda uscente.

Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 08/04/2013 art. 4, Contr. Coll. 08/04/2013 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)