Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 03/04/1979 (Rv. 398308 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - OMESSA INDICAZIONE NOMINATIVA DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE LA NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - OMESSA INDICAZIONE NOMINATIVA DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE LA NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nella notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione - la quale, a norma dell'art 285 cod proc civ, dev'esser fatta "a istanza di parte" - l'omessa indicazione nominativa del richiedente nella relazione dell'ufficiale giudiziario, il quale si sia limitato a fare un generico riferimento alla richiesta ricevuta "come in Atti", non comporta la nullita della notificazione nel caso in cui, per la natura e il contenuto dell'atto notificato, oltreche per l'esistenza di qualche concreto ed inequivoco elemento rivelatore, sia possibile desumere dal suo complesso l'identita della persona a istanza della quale la notificazione e stata compiuta. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto di poter individuare l'identita del richiedente dall'indicazione del soggetto che aveva chiesto copia dell'atto, poi consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica). (V 574/67, mass n 326574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)