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Sez. 1, Sentenza n. 10725 del 19/09/1992 (Rv. 478750 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - In genere | Sentenze di separazione personale e di divorzio - Pubblicazione successiva all'entrata in vigore della legge. n. 74 del 1987 - Appello - Proposizione - Forma e termini - Proposizione con citazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478750-01

Impugnazioni civili - Appello - In genere

Contro le sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1987 n. 74 - ancorché rese in procedimenti anteriormente iniziati - l'appello deve essere proposto non con citazione, ma con ricorso, nel termine di trenta giorni (art. 325 cod. proc. civ.) dalla notificazione o, in mancanza di questa, nell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa (art. 327 cod. proc. civ.); mentre, in applicazione del principio di conservazione, la forma della citazione può non escludere l'ammissibilità del gravame solo nel caso di tempestivo deposito del relativo atto in cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)