Sez. 1, Sentenza n. 5433 del 17/05/1995 (Rv. 492311 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Appello - Forma e termini - Perfezionamento - Momento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI
La disposizione dell'art. 4, comma 12, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo la quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. Di conseguenza l'appello, che deve essere proposto con ricorso nei termini previsti dagli articoli 325 e 327 cod. proc. civ. per l'impugnazione delle sentenze, si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine stabilito per il gravame, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)