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Sez. 2, Sentenza n. 4608 del 14/07/1988 (Rv. 459502 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - CRITERI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459502-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - CRITERI APPLICABILI.*

Gli onorari di avvocato debbono liquidarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono condotte a termine e conseguentemente, nel caso di successione di tariffe professionali, si deve applicare la tariffa sotto la quale la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita senza che sia data utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all'epoca della liquidazione del credito del difensore, salva la possibilità, decorsi tre mesi dall'invio infruttuoso della relativa notula, oltre che dell'applicazione degli interessi di mora, della rivalutazione a norma della legge n. 533 del 1979. (V 4805/77, mass n 388410; (V 180/77, mass n 383691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)