Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 08/02/1996 (Rv. 495777 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Successione di tariffe nel corso del processo - Liquidazione dei diritti e degli onorari - Criteri.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
In caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incaricato professionale.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)