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Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 24/03/1997 (Rv. 503193 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Successioni di tariffe - Liquidazione degli onorari - Criteri - Riferimento alla tariffa vigente al momento del compimento dell'attività difensiva - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503193-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Gli onorari di avvocato debbono liquidarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono condotte a termine e conseguentemente, nel caso di successione di tariffe professionali, si deve applicare la tariffa sotto la quale la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita senza che sia dato utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all'epoca della liquidazione del credito del difensore, salva la possibilità, decorsi tre mesi dall'invio infruttuoso della relativa notula, oltre che dell'applicazione degli interessi di mora, della rivalutazione a norma della legge n. 533 del 1979.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9, Legge 19/12/1949 num. 957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)