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Sez. 2, Sentenza n. 513 del 22/02/1974 (Rv. 368261 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - INDAGINE SULLA FINALITA MODIFICATIVA DELLA PROVA - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368261-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - INDAGINE SULLA FINALITA MODIFICATIVA DELLA PROVA - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine volta a stabilire se la prova testimoniale tenda o meno a modificare l'atto scritto compete al giudice del merito, il cui apprezzamento al riguardo, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, e incensurabile in Cassazione. (Conf 578'71, mass n 350288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)