Sez. L, Sentenza n. 4657 del 17/10/1978 (Rv. 394332 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI E DEL RELATIVO VALORE NEGOZIALE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - ECCEZIONI AL DIVIETO - APPREZZAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI E DEL RELATIVO VALORE NEGOZIALE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - ECCEZIONI AL DIVIETO - APPREZZAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
La prova testimoniale e esclusa soltanto ove si tratti di dimostrare l'esistenza di un negozio stipulato per iscritto ovvero di patti aggiunti o contrari ad esso che siano anteriori o contemporanei alla sua conclusione, ma non gia il comportamento delle parti ed il relativo valore negoziale; mentre il consenso del giudice di merito alla prova testimoniale per negozi di valore superiore alle cinquemila lire (art 2721 cod civ) e la valutazione della verosimiglianza di aggiunte e modificazioni verbali ad un patto scritto (art 2723 cod civ) rientrano nell'esclusivo apprezzamento dello stesso giudice di merito al quale, parimenti, spetta di stabilire se la prova testimoniale tenda a modificare realmente oppure no il contenuto di uno scritto. (V 1149/75, mass n 374585; (V 513/74, mass n 368261; (V 3236/73, mass n 367068).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)