Sez. 3, Sentenza n. 3629 del 04/12/1998 Cc. (dep. 30/01/1999) Rv. 212384 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Provvedimenti cautelari "a catena" - Retrodatazione alla prima ordinanza di custodia - Provvedimenti cautelari "a catena" - Retrodatazione alla data del primo provvedimento cautelare - Desumibilità - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari personali, per farsi luogo alla retrodatazione degli effetti cautelari relativi a fatti distinti, succedutisi nel tempo e tutti commessi in data anteriore al primo provvedimento coercitivo (ai sensi del terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332), non è sufficiente che sussista connessione tra i vari reati oggetto delle diverse misure cautelari, emesse in tempi diversi (ai sensi dell'art. 12 comma primo lettere b e c cod. proc. pen.), dovendo anche essere valutata dal giudice, sulla base degli atti disponibili per il PM al momento della richiesta di rinvio a giudizio per il primo fatto con il quale sussiste la connessione, la desumibilità dei fatti oggetto dei successivi provvedimenti cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)