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Sez. U, Sentenza n. 21957 del 22/03/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 231057 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - pluralità di ordinanze | Fatti diversi connessi a norma a norma dell'art. 297, comma terzo cod. proc. pen. - Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Condizioni - Presupposto della desumibilità dagli atti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231057-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - termini di durata delle misure: computo - pluralità di ordinanze

Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)