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Sez. 2, Sentenza n. 11669 del 11/01/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146523 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI STRETTAMENTE PERSONALI - APPLICAZIONE - ESTENSIONE AI NON IMPUGNANTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146523-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI STRETTAMENTE PERSONALI - APPLICAZIONE - ESTENSIONE AI NON IMPUGNANTI - ESCLUSIONE.*

L'estensibilita del gravame, prevista dall'art 203 cod proc pen, presuppone l'accoglimento, da parte del giudice dell'impugnazione, dei motivi ritualmente proposti dal coimputato e contenenti difese che, non avendo carattere strettamente personale, siano comuni ed utilizzabili in concreto per un riesame piu favorevole della posizione dell'imputato non impugnante o la cui impugnazione non sia ammissibile per mancata presentazione dei motivi. (contra, ma qualora sopravvenga una causa di Estinzione del reato, (V mass n 141790 anno 1979).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)