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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014 (Rv. 630497 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza - Pregiudizialità necessaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630497-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ACCOGLIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello quanto all'ammontare del risarcimento dei danni, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)