Sez. 1, Ordinanza n. 2089 del 31/01/2007 (Rv. 595043 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza di sospensione facoltativa del processo - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - come novellato dalla legge n. 353 del 1990 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva sospeso il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della lesione dei diritti d'autore su un pupazzo in attesa della definizione della causa, con parti solo parzialmente coincidenti, di accertamento della violazione dei diritti di privativa per marchio comprendente il nome del pupazzo, non essendo quest'ultimo pregiudiziale al primo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)