Sez. 1, Sentenza n. 183 del 23/01/1969 (Rv. 338102 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - TASSE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE - AUMENTO DI CAPITALE DI SOCIETA PER AZIONI OTTENUTO MEDIANTE UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - TASSE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE - AUMENTO DI CAPITALE DI SOCIETA PER AZIONI OTTENUTO MEDIANTE UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE - INAPPLICABILITA.*
Le riserve straordinarie o facoltative delle societa per azioni, che sono dotate di personalita giuridica e di perfetta autonomia patrimoniale - costituite di accantonamenti parziali di utili deliberati dalla assemblea per essere conservati nel patrimonio della societa al fine di fronteggiare eventuali future evenienze - fanno parte del patrimonio di questa e, dal punto di vista giuridico appartengono alla societa e non ai soci. Pertanto, l'aumento di capitale di una societa per azioni, ottenuto mediante l'utilizzazione delle riserve, non realizza quell'apporto effettivo di ricchezza che e la condizione indispensabile per l'imposizione della tassa graduale di concessione governativa (art 111 e nota Tab a annessa al DPR primo marzo 1961, n 121). (Conf 2301'68, massima n 334599; 2295'68, massima n 334589; 1161'67, massima n 327595; 1396'66, massima n 322776; 1197'66, massima n 322396; 769'66, massima n 321546).*
Riferimenti normativi: Legge 01/03/1961 num. 121 art. 112, Cod. Civ. art. 2442, Legge 01/03/1961 num. 121 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)