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Sez. 1, Sentenza n. 2768 del 07/06/1989 (Rv. 463033 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIE DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIE - LIQUIDATORI DI UN SOGGETTO TASSABILE IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITÀ PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE DA TALE SOGGETTO - NATURA - RESPONSABILITÀ PER FATTO PROPRIO - CREDITO CORRELATIVO DEL FISCO - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1989-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463033-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIE DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIE - LIQUIDATORI DI UN SOGGETTO TASSABILE IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITÀ PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE DA TALE SOGGETTO - NATURA - RESPONSABILITÀ PER FATTO PROPRIO - CREDITO CORRELATIVO DEL FISCO - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*

La responsabilità del liquidatore - o dell'ex amministratore, liquidatore di fatto - di un soggetto tassabile in base a bilancio per il mancato pagamento delle imposte da quest'ultimo dovute non integra, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, una obbligazione nel debito tributario, ma un'obbligazione per fatto proprio, ancorché presupponente la esistenza e la definitività di quel debito, e non si collega ad una responsabilità per fatto illecito analoga a quella gravante sugli stessi liquidatori, a norma dell'art. 2456 cod. civ., nei confronti dei creditori per il mancato pagamento dei debiti sociali, ma trova il suo fondamento nell'inadempienza ad una specifica obbligazione "ex lege" nei confronti del fisco, avente ad oggetto il pagamento delle imposte della società con l'attivo sociale. Pertanto, al credito del fisco nei confronti dei liquidatori non è applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 cod. civ. né quella breve prevista per i crediti tributari, ma quella ordinaria decennale. (Conf 549/81, mass n 411023, sulla prima parte; (Conf 3270/80, mass n 407072, sulla prima parte; (Conf 2925/78, mass n 392346, sulla prima parte; (Conf 2972/77, mass n 386513, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)