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Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 19/05/1980 (Rv. 407072 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILI D'IMPOSTA - SOCIETA TASSABILE IN BASE A BILANCIO - IMPOSTE DIRETTE - MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA - RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI LIQUIDATORI - NATURA.*
Stato
decisa il 1980-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407072-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILI D'IMPOSTA - SOCIETA TASSABILE IN BASE A BILANCIO - IMPOSTE DIRETTE - MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA - RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI LIQUIDATORI - NATURA.*

La responsabilita degli amministratori e dei liquidatori di una societa tassabile in base a bilancio per il pagamento delle imposte dirette facenti capo alla societa (art 265 del DPR 29 gennaio 1958, n 645) non e fondata sul dolo o sulla colpa, ma ha la sua fonte in una obbligazione ex lege, di cui il liquidatore e responsabile secondo le norme comuni degli artt 1176 e 1218 cod civ in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attivita nel patrimonio della societa in liquidazione e della distrazione di tali attivita a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. (Conf 1273/78, mass n 390634; (Conf 2972/77, mass n 386513).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)