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Sez. 1, Sentenza n. 2972 del 06/07/1977 (Rv. 386513 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILI D'IMPOSTA - IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE NON PAGATE DALLE SOCIETA - RESPONSABILITA DEI LIQUIDATORI DELLE SOCIETA - NATURA - RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO LEGALE DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CONFIGURABILITA - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELL'IMPOSTA - CREDITO DELLA FINANZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386513-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILI D'IMPOSTA - IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE NON PAGATE DALLE SOCIETA - RESPONSABILITA DEI LIQUIDATORI DELLE SOCIETA - NATURA - RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO LEGALE DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CONFIGURABILITA - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELL'IMPOSTA - CREDITO DELLA FINANZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - APPLICABILITA.*

Il diritto dell'amministrazione finanziaria di conseguire dai liquidatori della societa, a norma dell'art 285 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, il pagamento delle imposte dirette non pagate dalla societa medesima nonostante la presenza nel patrimonio sociale di somme in tutto o in parte sufficienti a tale pagamento, non si ricollega ad una responsabilita per fatto illecito analoga a quella gravante sugli stessi liquidatori, a norma dell'art 2456 cod civ, nei confronti dei creditori per il mancato pagamento dei debiti sociali, ma trova il suo fondamento nell'inadempienza di una specifica obbligazione ex lege nei confronti del fisco avente ad oggetto il pagamento delle imposte della societa con l'attivo sociale. Pertanto, al credito del fisco nei confronti dei liquidatori non e applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art 2947 cod civ, bensi quella ordinaria decennale, operante per i crediti nascenti da titolo diverso dal fatto illecito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)