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Sez. 2, Sentenza n. 7649 del 05/09/1994 (Rv. 487833 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO | Autorizzazione del committente - Riferimento specifico ad un determinato soggetto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487833-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO

L'art 1656 cod. civ., che vieta all'appaltatore di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest'ultimo sia specificamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con "l'intuitus personae" che caratterizza il rapporto di appalto dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell'ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontà ed oculatezza della scelta del subappaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)