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Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011 (Rv. 618898 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO | Autorizzazione del committente - Effetti - Legittimità del subappalto - Costituzione di rapporto diretto tra committente e subappaltatore - Esclusione - Estensione dei medesimi principi all'azione di cui all'art. 1671 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618898-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l'esperimento dell'azione per il pagamento dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all'art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest'ultima natura contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 1671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)