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Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990 (Rv. 468808 - 01)

APPALTO - SUBAPPALTO - ASSENSO DEL COMMITTENTE - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468808-01

APPALTO - SUBAPPALTO - ASSENSO DEL COMMITTENTE - NATURA - EFFETTI.*

L'assenso del committente al sub-appalto va inteso come mera autorizzazione, essendo diretta la norma dell'art. 1656 cod. civ. a tutelare l'interesse del committente e non già a costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che nonostante l'autorizzazione, il subappalto resta un rapporto obbligatorio che intercorre tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il subappaltatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1656

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)