Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990 (Rv. 468808 - 01)
APPALTO - SUBAPPALTO - ASSENSO DEL COMMITTENTE - NATURA - EFFETTI.*
APPALTO - SUBAPPALTO - ASSENSO DEL COMMITTENTE - NATURA - EFFETTI.*
L'assenso del committente al sub-appalto va inteso come mera autorizzazione, essendo diretta la norma dell'art. 1656 cod. civ. a tutelare l'interesse del committente e non già a costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che nonostante l'autorizzazione, il subappalto resta un rapporto obbligatorio che intercorre tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il subappaltatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1656
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)