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Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 10/03/2011 (Rv. 617159 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Contratto a prestazioni corrispettive - Rinuncia alla risoluzione da parte del contraente non inadempiente - Ammissibilità - Forme e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617159-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel contratto a prestazioni corrispettive, il contraente non inadempiente può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto della clausola risolutiva espressa, come pure della risoluzione già dichiarata giudizialmente; al riguardo, costituisce rinuncia all'effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della facoltà di risolvere il contratto, manifesti in modo inequivoco l'interesse alla tardiva esecuzione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso la sentenza della corte di merito che aveva ravvisato gli estremi dell'acquiescenza alla sentenza di primo grado nell'accettazione, da parte del contraente che aveva agito per la risoluzione, del pagamento del saldo del prezzo di una compravendita in conformità di quanto statuito dal primo giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)