Sez. 1, Sentenza n. 7409 del 15/12/1983 (Rv. 432006 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - SENTENZA EMESSA IN PRIMO GRADO - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - SENTENZA EMESSA IN PRIMO GRADO - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del pretore, che sia stato proposto prima della entrata in vigore della nuova disciplina fissata in materia dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e resti conseguentemente soggetto alla normativa di cui alle leggi 3 maggio 1967 n. 317 e 24 dicembre 1975 n. 706, deve ritenersi ammissibile, in base all'art. 111 della Costituzione, in relazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della citata legge n. 317 del 1967, il quale esclude l'appellabilità di quella sentenza. Tale principio manifestamente non pone detta ultima norma in contrasto con i precetti costituzionali in tema di uguaglianza e di tutela delle posizioni del privato nei confronti dell'amministrazione, sotto il profilo che l'impugnabilità direttamente per Cassazione si traduce nella preclusione di un riesame dei fatti, stante la non esperibilità dell'appello, tenendo conto che, nel procedimento giurisdizionale davanti al giudice ordinario, l'ordinamento costituzionale non impone il doppio grado di giurisdizionale, lasciando libero il legislatore di fissare deroghe in proposito, ove giustificate da criteri obiettivi e ragionevoli, che riguardino, senza discriminazioni, tutte le situazioni di un determinato tipo. (V 6824/82, mass n 424452; (V 3380/81, mass n 413964; (V 62/81, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)