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Sez. 1, Sentenza n. 3380 del 23/05/1981 (Rv. 413964 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE STRADALE ED AI REGOLAMENTI LOCALI DEPENALIZZATE - SANZIONI - OPPOSIZIONE EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - SENTENZA DEL PRETORE CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE PER ESTRANEITA ALL'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA LEGGE IN QUESTIONE - IMPUGNAZIONI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1981-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONTRAVVENZIONI AL CODICE STRADALE ED AI REGOLAMENTI LOCALI DEPENALIZZATE - SANZIONI - OPPOSIZIONE EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - SENTENZA DEL PRETORE CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE PER ESTRANEITA ALL'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA LEGGE IN QUESTIONE - IMPUGNAZIONI ESPERIBILI.*

Poiche l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso data dallo stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza, deve ritenersi che la sentenza con la quale il pretore, adito con opposizione ex art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 (sulla cosiddetta depenalizzazione delle infrazioni al codice stradale ed ai regolamenti locali), dichiari inammissibile l'opposizione medesima, considerandola estranea allo ambito di operativita della citata legge, non e direttamente impugnabile con ricorso per Cassazione, secondo lo speciale regime d'impugnazione derivante dall'applicazione della indicata norma, ma e soggetta alla regola generale dell'appellabilita dinanzi al tribunale. (V 931/78, mass n 390267; (Conf 4506/78, mass n 394178).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)