diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6824 del 13/12/1982 (Rv. 424452 - 01)

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - VENETO - PATRIMONIO - CAVE E TORBIERE - DISPOSIZIONI AUTORIZZATIVE DELL'ESERCIZIO DELLE CAVE - INOSSERVANZA - CONFIGURABILITÀ DI REATI - ESCLUSIONE - EFFETTI - APPLICAZIONE DELLA NORMA CONTENUTA NELL'ART. 2, COMMA SECONDO COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424452-01

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - VENETO - PATRIMONIO - CAVE E TORBIERE - DISPOSIZIONI AUTORIZZATIVE DELL'ESERCIZIO DELLE CAVE - INOSSERVANZA - CONFIGURABILITÀ DI REATI - ESCLUSIONE - EFFETTI - APPLICAZIONE DELLA NORMA CONTENUTA NELL'ART. 2, COMMA SECONDO COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

Le inosservanze delle Disposizioni autorizzative dell'Esercizio delle cave, nell'ambito delle leggi regionali venete, non assumono la configurazione di reati e le previste sanzioni amministrative non hanno carattere di pene, per cui ad esse non si applica la norma contenuta nell'art. 2, comma secondo, cod. pen., secondo la quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Di conseguenza, ove sia stata irrogata una sanzione amministrativa per l'inosservanza di prescrizioni imposte ai sensi della legge regionale del Veneto 22 gennaio 1980 n. 5, sulla legittimità della sanzione non possono avere incidenza né la sopravvenuta legge regionale 20 agosto 1981 n. 50 che ha abrogato la precedente legge n. 5 del 1980, disponendo, peraltro, che le attività di cava autorizzate anteriormente alla entrata in vigore della nuova legge continuano nei limiti della autorizzazione già rilasciata, né la sopravvenuta legge nazionale 24 novembre 1981 n. 689 in tema di modificazione del sistema penale, che ha limitato la retroattività delle norme in essa contenute in materia di sanzioni amministrative soltanto alle ipotesi in cui le violazioni commesse avevano all'origine carattere penale e siano state depenalizzate dalla legge sopravvenuta nel corso del procedimento penale. (V 5472/81, Cass pen; (V 5512/81, Cass pen; (V 4871/81, Cass pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 17/04/1975 num. 36 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 22/01/1980 num. 5, Legge Reg. Veneto 20/08/1981 num. 50 art. 1, Legge Reg. Veneto 20/08/1981 num. 50 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)