Sez. U, Sentenza n. 8376 del 11/04/2006 (Rv. 588456 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Cassa integrazione guadagni - Posizioni giuridiche - Fase anteriore all'emanazione del provvedimento ammissivo - Interessi legittimi - Fase successiva - Diritti soggettivi - Inquadramento nel ramo industria - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In materia di integrazione salariale, la posizione soggettiva del datore di lavoro, di ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo una volta emanato il provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento, mentre, quando non sia stato ancora adottato un provvedimento, la posizione medesima è di interesse legittimo ed è tutelabile soltanto in via indiretta davanti al giudice amministrativo, non potendo essa, in particolare, considerarsi modificata in ragione dell'asserita "sicura adozione" del provvedimento ammissivo per effetto del disposto inquadramento della società istante nel settore "industria - ramo edilizia", in quanto solo la formale emanazione del provvedimento può dar luogo a posizioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)